Stretta sulle Locazioni Brevi a Fini Turistici
Il DECRETO-LEGGE del 24 aprile 2017, n. 50 è stato convertito in legge il 15 giugno 2017 con delle novità in termini di controllo all’evasione fiscale e con la possibilità degli enti comunali di poter effettuare maggiori controlli sui cosiddetti Locazioni di immobili di breve durata a fini turistici.
In particolare l’art.4 del decreto legge istituisce il cosiddetto sostituto d’ imposta per gli intermediari immobiliari di affitti inferiori a 30 giorni.
Cosa significa? Tutti i portali tematici che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, o, qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, opereranno, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario.
Inoltre, sempre nell’art. 4 viene specificato che il “soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno” se è istituita dall’Ente Comunale in cui è situato l’immobile.
Possiamo affermare che, attraverso questa misura, si vuole cercare di portare alla legalità e alla diminuzione dell’evasione fiscale in quest’ambito molto controverso dei contratti di locazione turistiche temporanee.
Infine, possiamo concludere affermando che gli immobili destinati ad offrire soggiorni ai turisti attraverso la formula dei contratti di locazione turistica sono tenuti a:
Emissione di ricevuta fiscale nei confronti dei clienti o di coloro che si occupano di intermediazione immobiliare (airbnb, booking.com nel caso in cui è lui che gestisce le transazioni, ecc.). Se l’importo è superiore ad € 77,47 bisogna apporre una marca da bollo di € 2,00.
Comunicazione, attraverso il portale on line alloggiati web, delle persone alloggiate alla Polizia di Stato in ottemperanza alla normativa di pubblica sicurezza, art. 109 del TULPS, come chiarito dal Ministero dell’Interno con la Circolare n. 0004023 del 26 giugno 2015, in cui si specifica che anche coloro che affittano i propri immobili attraverso contratti di locazione di breve durata sono tenuti alla comunicazione delle persone alloggiate, indipendentemente dal fatto che non sia strutture ricettive regolamentate da normative nazionali o regionali.
Trattenuta del 21% dell’importo lordo di soggiorno, da parte dei portali tematici, a titolo di sostituto di imposta su cui è presente il proprio immobile.
Infine, nel caso in cui, l’immobile è situato in un Comune in cui è prevista la tassa di soggiorno, il titolare o gestore dell’immobile, è tenuto a riscuotere l’importo della tassa di soggiorno dai propri ospiti, fungendo anche in questo caso come sostituto d’imposta.
Da quanto enunciato, si deduce facilmente che aumentano drasticamente la possibilità di controlli fiscali e di sicurezza da parte degli organi competenti e per tale motivo, si consiglia vivamente di provvedere anche nel verificare che il proprio immobile abbia il certificato di agibilità rilasciato dal Comune di appartenenza, requisito essenziale per qualsiasi tipologia di utilizzo dell’immobile.